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Regolamento A.R.I. - R.E. PDF Stampa E-mail
Scritto da Fabrizio Fava   
Indice
Regolamento A.R.I. - R.E.
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Tutte le pagine

A.R.I. Radiocomunicazioni di Emergenza - (A.R.I.-R.E.)
Regolamento della Organizzazione

Premessa

L'Associazione Radiotecnica ltaliana-A.R.I., sorta il 1 gennaio 1927 dalla fusione dell'Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, acquista la denominazione di Associazione Radioamatori Italiani - A.R.I. (art. 1 dello Statuto Sociale).
Con D.P.R. 10/1/1958, n. 368, è eretta in Ente Morale.
L'attuale Statuto è approvato con D.P.R. 24/11/1977, n. 1105 ed il suo regolamento di attuazione è approvato dalla Assemblea Generale del 28 maggio 1988, con successive modificazioni. Gli scopi dell'A.R.I. sono quelli contemplati nell'art. 3 e, nella materia specifica, nell'art. 7.1 del Regolamento di Attuazione.
L'A.R.l. ha da sempre, spontaneamente e volontariamente, svolto attività di Protezione Civile, limitata ai casi di calamità, in alternativa ai mezzi di comunicazione istituzionali dello Stato ed a supporto degli stessi.
La utilizzazione dei radioamatori, in caso di catastrofi naturali, è codificata nella risoluzione n. 640 della Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni, del 6 dicembre 1979, i cui atti finali sono stati resi esecutivi in Italia, con D.P.R. 27 luglio 1981, n. 740.
La normativa italiana è contenuta nell'art. 11 del D.P.R. 5/8/1966, n. 1214 (regolamento radiantistico nazionale), titolato "Collaborazione dei radioamatori ad operazioni di soccorso."
Più incisivo è il contenuto del Decreto Ministeriale 27 maggio 1974 (c.d. Decreto Togni), che detta norme sui servizi di telecomunicazioni d'emergenza.
Come dianzi detto, da sempre, in caso di calamità ed in alternativa ai normali mezzi di comunicazione ed a supporto degli stessi, i radioamatori hanno svolto attività di Protezione Civile.
Proprio la molteplicità degli interventi, in svariate occasioni, spinse l'A.R.I. a dotarsi di una organizzazione interna, realizzata circa trenta anni fa, che assunse la denominazione di C.E.R. (Corpo Emergenza Radioamatori).
Tale organizzazione fu modificata, nel nome e nella struttura, nel corso dell'Assemblea Generale del 22/5/'93, conferendo alla stessa una operatività a livello regionale, con coordinamento a livello nazionale.
Da tale data (22/5/'93), la Organizzazione di Protezione Civile, in ambito A.R.I., ha assunto la denominazione di "A.R.I.-Radiocomunicazioni di Emergenza (A.R.I.-R.E.)".
L'A.R.I. è strutturata, sul territorio nazionale, in 19 Comitati Regionali e, allo stato, in 281 Sezioni.
La esigenza di adattarsi a quanto richiesto dalla normativa vigente (Legge 266/'91), impone oggi, all'A.R.I., di darsi un regolamento più specifico e determinato.
Esigenza a cui ha provveduto l'Assemblea Generale Straordinaria dell'Associazione, che ha avuto luogo in Bari, il 9/11/1996.

Art. 1 - Funzione della Organizzazione A.R.I.-R.E

La organizzazione A.R.I.-R.E. ha come funzione lo svolgimento, da parte dei propri aderenti, di attività di Protezione Civile, spontanea e gratuita, a favore delle popolazioni colpite da calamità, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e su richiesta delle Autorità preposte.
Il settore di intervento è quello delle radiocomunicazioni alternative, teso a garantire i collegamenti necessari e richiesti dalle Pubbliche Autorità.
Tale struttura non ha fini di lucro, neppure indiretto, ed opera per esclusivi fini di solidarietà.