CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003, il nuovo "Codice delle comunicazioni elettroniche" recepisce diverse direttive dell'Unione europea. Quello che segue è un estratto degli articoli riguardante i radioamatori.
Decreto legislativo recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”
Il Presidente della Repubblica
<omissis>
emana
il seguente decreto legislativo
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente Codice si intende per:
<omissis>
c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l’apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa.
<omissis>
f) Autorità nazionale di regolamentazione: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;
g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
<omissis>
i) Codice: il “Codice delle comunicazioni elettroniche” per quanto concerne le reti e i sevizi di comunicazione elettronica;
<omissis>
n) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili;
<omissis>
p) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale;
q) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all’articolo 18, che comprendono l’Unione europea o un’importante parte di essa;
r) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;
<omissis>
ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale;
<omissis>
nn) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in materia permanente o temporanea;
<omissis>
Art. 2
Campo di applicazione
1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
b) attività di comunicazione elettronica ad uso privato;
c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
d) servizi radioelettrici.
2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;
b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale;
c) disciplina dei servizi della società dell’informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.
<omissis>
TITOLO I RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO
<omissis>
Capo V DISPOSIZIONI RELATIVE E RETI ED IMPIANTI
<omissis>
Art. 91
Limitazioni legali della proprietà
<omissis>
2. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
6. L’operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.
Art. 92
Servitù
<omissis>
7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito.
9. La giurisdizione in materia di imposizione di servitù spetta in via esclusiva al giudice amministrativo
<omissis>
Art. 97
Danneggiamenti e turbative
1. Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, n. 3, del Codice penale.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, gli ispettorati territoriali del Ministero. La violazione del divieto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
TITOLO III RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 99
Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato
1. L’attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera ai sensi dell’articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. L’attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, è assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.
4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività. Il soggetto interessato è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere dall’avvenuta presentazione. Ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d'uso di frequenze.
5. Sono in ogni caso libere le attività di cui all’articolo 105, nonché la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi.
<omissis>
Art. 101
Traffico ammesso
1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.
2. Nei casi di calamità naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il Ministero può affidare, per la durata dell'emergenza, a titolari di autorizzazione generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero stesso, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.
3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2, sono emanate con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.
Art. 102
Violazione degli obblighi
1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d’uso della frequenza da utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.
2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito l’autorizzazione generale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.
3. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di cui all’articolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all’anno.
4. L’effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto d’uso di frequenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
5. L’effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto previsto per le autorizzazioni generali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro.
6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non può essere inferiore al contributo previsto per un anno.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore non provveda a disattivare l’impianto ritenuto abusivo, può procedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l’impianto stesso.
8. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, spetta al Ministero.
Art. 103
Sospensione – revoca – decadenza
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l’autorizzazione generale può essere sospesa fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell’applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dall’autorizzazione generale è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice.
Capo II CATEGORIE DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO
Art. 104
Attività soggette ad autorizzazione generale
1. L’autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi:
<omissis>
c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143, comma 1;
<omissis>
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 105
Libero uso
1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
<omissis>
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in “banda cittadina – CB”, sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. Rimane fermo l’obbligo di rendere la dichiarazione di cui all’articolo 145.
2. Sono altresì di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell’articolo 99, comma 5;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 106
Obblighi dei rivenditori.
1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non può essere impiegato senza l’autorizzazione generale di cui all’articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all’articolo 105.
Art. 107
Autorizzazione generale
<omissis>
4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio, dall’autorizzazione generale non discende al titolare alcun diritto individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.
<omissis>
6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni elettroniche da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento dei contributi di cui all’allegato n. 25, nonché quello dell'osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente:
<omissis>
9. Nei casi di cui all’articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell’allegato n. 18.
<omissis>
12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonché la domanda di cui al comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali e ai dati di cui agli allegati previsti dal presente Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni stesse, le integrazioni necessarie, che l’interessato è tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.
13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui al comma 12, ovvero non provveda al conferimento del diritto d’uso, revoca l’autorizzazione generale. Il termine può essere prorogato dal Ministero, per una sola volta, a richiesta dell’interessato.
14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente alla presentazione della dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero.
15. Il titolare dell'autorizzazione generale è tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.
<omissis>
Capo IV DISPOSIZIONI COMUNI ALLE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO
Art. 112
Validità
1. Le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci anni, sono rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità.
2. L'interessato può indicare nella dichiarazione un periodo inferiore, rispetto a quanto previsto nel comma 1; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con le modalità prescritte per le dichiarazioni dall’articolo 107.
3. Possono essere richieste autorizzazioni generali temporanee con validità inferiore all’anno. Tali autorizzazioni sono assoggettate ai contributi di cui all’allegato n. 25.
<omissis>
Art. 114
Requisiti
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 99, comma 1, non può conseguire l’autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 115
Obblighi
1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto, nel corso di validità del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell'interesse della collettività o per l'adeguamento all'ordinamento internazionale con specifico riguardo alla sostituzione o all'adattamento delle apparecchiature nonché al cambio delle frequenze.
2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, è tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale, nonché le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale.
3. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l'interessato è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.
Art. 116
Contributi
1. I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui all’articolo 107, sono riportati nell’allegato n. 25.
Art. 117
Verifiche e controlli
1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all'accertamento della regolarità dello svolgimento della relativa attività di comunicazione elettronica.
2. I competenti uffici del Ministero hanno facoltà di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.
3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente Titolo è svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero ai quali compete l'applicazione delle previste sanzioni amministrative.
Art. 118
Rinuncia
1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all'ufficio competente del Ministero.
Art. 119
Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonché alle specifiche previste in materia di conformità tecnica.
Art. 120
Frequenze
1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 121
Bande collettive di frequenze
1. Con provvedimenti del Ministero sono definite:
a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
b) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle apparecchiature indicate negli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
c) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle apparecchiature di cui agli articoli 104 e 105.
<omissis>
Art. 123
Sperimentazione
1. E’ consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue alla presentazione di apposita dichiarazione. L'autorizzazione temporanea ha validità massima di centottanta giorni, rinnovabile previa presentazione di ulteriore dichiarazione al Ministero da effettuare sessanta giorni prima della scadenza, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro quarantacinque giorni da tale presentazione.
<omissis>
Art. 125
Licenze ed autorizzazioni preesistenti
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del presente Titolo.
<omissis>
Capo VII RADIOAMATORI
Art. 134
Attività di radioamatore
1. L’attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
2. Al di fuori della sede dell’impianto l’attività di cui al comma 1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
3. L’attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell’allegato n. 26.
4. E’ libera l’attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.
Art. 135
Tipi di autorizzazione
1. L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato all’impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato all’impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 50 Watt.
Art. 136
Patente
1. Per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B di cui all’allegato n. 26.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.
Art. 137
Requisiti
1. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;
b) abbia età non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 138
Dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all’articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda :
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato;
b) indicazione della sede dell’impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;
e) il nominativo già acquisito come disposto dall’articolo 139, comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 137.
2. Alla dichiarazione sono allegate :
a) l’attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all’allegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.
Art. 139
Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall’interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 138, comma 1, da inoltrare entro trenta giorni dall’assegnazione del nominativo stesso.
Art. 140
Attività di radioamatore all’estero
1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi , in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all’articolo 137, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all’organo competente del Ministero l’attestazione della rispondenza dell’autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero è soggetto all’osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.
Art. 141
Calamità - contingenze particolari
1. L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’articolo 134.
Art. 142
Assistenza
1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell’orario dell’avvenimento.
Art. 143
Stazioni ripetitrici
1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L’installazione e l’esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all’articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.
Art. 144
Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche, l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita da:
a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell’istituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite;
e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali.
2. L’esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall’articolo 137 per il conseguimento dell’autorizzazione generale connessa all’impianto o all’esercizio di stazioni di radioamatore.
Art. 145
Banda cittadina - CB
1. Le comunicazioni in “banda cittadina”-CB, di cui all’articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia.
2. Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato;
b) indicazione della sede dell’impianto;
c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
d) l’assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l’attestazione del versamento dei contributi di cui all’articolo 36 dell’allegato n. 25;
b) ) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.
5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in “banda cittadina” possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorità competenti.
<omissis>
TITOLO V IMPIANTI RADIOELETTRICI
<omissis>
Capo VII DISPOSIZIONI VARIE
<omissis>
Art. 209
Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica.
1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.
3. Si applicano all'installazione delle antenne l’articolo 91, nonché il settimo comma dell'articolo 92.
4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.
<omissis>
Art. 210
Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre 1996,n. 615 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n.269, è vietato immettere in commercio o importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
2. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel comma 1 sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle attività produttive, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal comma 2.
Art. 211
Turbative alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica
1. E’ vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica: si applica il disposto dell’articolo 97.
Art. 212
Sanzioni
1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all’articolo 210 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 600,00.
2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui all’articolo 210.
<omissis>
Art. 214
Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati
1. Chiunque esegua impianti radioelettrici per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00 .
Art. 215
Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni
1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato più grave.
2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dall’autorizzazione od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.
<omissis>
Art. 217
Uso indebito di segnale di soccorso
1. Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle aeronavi in pericolo, compreso quello emesso dalle radioboe d’emergenza, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 670,00, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.
<omissis>
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
Capo I DISPOSIZIONI FINALI
<omissis>
Art. 220
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate o integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita l’Autorità, secondo i medesimi criteri e principi direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166 del 2002.
2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell’Autorità, delle disposizioni di cui al Codice e di quelle assunte in sede comunitaria, sono modificate, all’occorrenza:
a) con decreto del Ministro delle comunicazioni, gli allegati numero 1, ad eccezione della condizione n. 11 della parte A; 7; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 e 26;
b) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia, la condizione n. 11 della parte A dell’allegato n. 1, nonché l’allegato n. 9;
c) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, gli allegati numeri 10 e 25;
d) con deliberazione dell’Autorità, sentito il Ministero, l’allegato n. 11;
e) con deliberazione dell’Autorità, gli allegati numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8.
Art.221
Entrata in vigore
1. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dello
Stato. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.214 del 15 settembre 2003.
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