A.R.I ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE DI SENIGALLIA
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Costituzione e scopi La Sezione A.R.I. di Senigallia, costituita in base agli Articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con D.P.R. 24 novembre 1977, n. 1105 e conformemente a quanto previstodal Regolamento di Attuazione dello Statuto e dal Regolamento del Comitato Regionale Marche, ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale e con il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'Art. 3 dello Statuto Sociale.
Art.2 - Competenze La Sezione rappresenta l'A.R.I. nei confronti delle Autorità locali e verso altre organizzazioni e/o associazioni del comune di competenza.
Art.3 - Patrimonio Il patrimonio della Sezione è costituito: a) dalla biblioteca b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi(siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche); c) da materiale, apparecchiatura radioelettriche e strumentazioni varie; d) da beni mobili, arredi e cancelleria; e) da tutto ciò che non previsto espressamente alle lettere c) e d), risulta dal libro inventario. Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall'Assemblea Ordinaria alla costituzione o all'accrescimento di un fondo di riserva.
Art.4 - Ammissione e quota Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all'Art. 9 dello Statuto A.R.I. La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.R.I. Il versamento della quota annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale. I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.
Art.5 - Diritti dei Soci I Soci della Sezione A.R.I., in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto: a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei Referendum (solo Soci Effettivi); b) a ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione; c) a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione; d) ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'A.R.I. e localmente dal C.D. di Sezione; e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiatura radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione; f) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, control'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona che ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'A.R.I.; g) a utilizzare i locali di Sezione rispettando l'orario di apertura stabilito dal Consiglio Direttivo. Le chiavi per accedere alla sede saranno consegnate dal Consiglio Direttivo a più incaricati per dar modo di utilizzare, in caso di necessità, la sede stessa anche al di fuori degli orari stabiliti.
Art.6 - Recesso ed esclusione Il recesso o l'esclusione del Socio avvengono ai sensi dell'Art. 12 lettera a) e b) dello Statuto A.R.I. e comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione A.R.I. di appartenenza.
ORDINAMENTO
Titolo 1 - ORGANI DELLA SEZIONE
Art.7 - Organi Sono Organi della Sezione: a) l'Assemblea della Sezione b) il Consiglio Direttivo c) il Sindaco-Revisore dei conti
Capo 1°- ASSEMBLEA DEI SOCI
Art.8 - Composizione Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. Sono composte da tutti i Soci A.R.I. iscritti alla Sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente
Art.5 Art.9 - Assemblea Ordinaria L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno e normalmente entro il mese di dicembre.
Art.10 - Assemblea Straordinaria L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o dal Sindaco-Revisore dei conti quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un quinto dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento della quota associativa ed in pieno godimento dei diritti di cui all'Art.5
Art.11 - Formalità per la convocazione Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine dei Giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante semplice lettera di convocazione da inviarsi per posta, a cura della Segreteria, almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea stessa.
Art.12 - Competenza dell'Assemblea Ordinaria All'Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti: a) la relazione dei Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento della Sezione; b) il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario decorso ed il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno corrente. Agli effetti contabili l'esercizio finanziario inizia il 1° dicembre e termina il 30 novembre successivo. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione; c) la relazione dei Sindaco-Revisore dei conti sull'andamento della gestione contabile; d) gli argomenti eventualmente proposti dal Consiglio Direttivo.
Capo 2° - CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.13 - Composizione
Il Consiglio Direttivo a seconda dei numero dei Soci Effettivi, come da Regolamento del Comitato Regionale Marche, è formato da cinque o da sette membri eletti per Referendum segreto, personale e diretto fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri se la Sezione ha fino a 50 Soci Effettivi in regola, sette membri se ne ha oltre 50.Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti: a) il Presidente b) il Vicepresidente c) il Segretario. Nomina un Cassiere. La funzione di Cassiere può essere attribuita a qualsiasi Consigliere secondo opportunità; in tal caso l'incaricato tiene i libri contabili e si occupa della gestione amministrativa. I componenti dei Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri due Delegati di Sezione al Comitato Regionale Marche. Di norma sono nominati, a scalare, il Presidente di Sezione, il Segretario, il Vicepresidente, e gli altri Consiglieri, che devono però accettare tale nomina.
Art.14 - Elezione
Per procedere alla elezione del Consiglio Direttivo, il Sindaco-Revisore dei conti costituisce una Commissione Elettorale composta da se medesimo, quale Presidente, e da altri due Soci scrutatori di sua scelta, dei quali almeno uno non sia Consigliere. La Commissione Elettorale svolge tutte le operazioni elettorali rimanendone responsabile, giovandosi delle strutture di Sezione.La Commissione Elettorale provvede ad inviare a ciascun Socio con semplice lettera a mezzo posta: a) l'elenco dei Soci che godono dei diritti sociali; b) la scheda di votazione, eventualmente siglata dai membri della Commissione stessa; c) l'elenco dei candidati ove ve ne siano; d) una busta preindirizzata per la restituzione della scheda a mezzo posta o personalmente alla Commissione Elettorale prima dell'inizio dello spoglio.Il materiale di cui sopra va inviato ai Soci almeno 20 giorni prima del giorno fissato per lo spoglio delle schede. Le candidature devono essere presentate alla Commissione Elettorale per iscritto entro il termine stabilito dalla Commissione stessa.
Art.15 - Convocazione Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni. La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto per posta semplice. Lo stesso avviso deve essere inviato al Sindaco-Revisore dei conti che ha la facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In caso di urgenza, il Presidente può convocare telefonicamente i Consiglieri e il Sindaco-Revisore dei conti, con un preavviso di almeno 24 ore. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo il Segretario redige il verbale che firma e fa controfirmare dal Presidente.
Art.16 - Poteri Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto A.R.I. non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo da parere sull'ammissione degli aspiranti Soci A.R.I. Può conferire specifici incarichi ai Consiglieri ed ai Soci per la conduzione dì particolari attività, rimanendone responsabile.
Art.17 - Validità delle riunioni Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di tre membri per le Sezioni con 5 consiglieri e di 4 membri per le Sezioni con 7 consiglieri. Nessuna riunione è valida se non è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, con l'assistenza del Segretario. Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, la riunione potrà essere presieduta dal Consigliere più anziano di età. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza di voti (50%+1); in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Art.18 - Assenza e vacanza dei Consiglieri In caso di assenza ingiustificato di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione cooptando il primo dei non eletti secondo la graduatoria formatasi al momento delle elezione. In caso di parità di posto, entra il Socio Effettivo più anziano di iscrizione continuativa, e se esiste ancora parità, quello più anziano di età. Ciò fino alla sostituzione di due Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo. Si adotta lo stesso criterio di cooptazione in caso di vacanza per dimissioni, per trasferimento ad altra Sezione, per rinuncia a Consigliere, ecc. Non costituisce vacanza, la rinuncia forzata a una carica di Sezione per incompatibilità con altra carica nel Comitato Regionale. In tal caso il Consiglio Direttivo procede semplicemente alla ridistribuzione delle cariche e al reintegro dell'eletto con altro Delegato.
Capo 3° LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI
Art.19 - Libri delle riunioni e delle deliberazioni Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel libro delle riunioni e delle deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l'indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli numerati, vistati e siglati dal Sindaco-Revisore dei conti prima dell'uso. Ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario. Identiche formalità devono essere esperite nel libro delle Assemblee e delle delibere assembleari. Copia delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea deve essere affissa all'albo della Sezione e, ove manchi la Sede, portata a conoscenza dei Soci tramite circolare.
Art.20 - Libro giornale e libro inventario La Sezione deve tenere, oltre al libri di cui al precedente Art.19: a) il libro giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi ( lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc. ), con l'autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente. b) il libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione. Come i libri sociali, di cui all'Art.19,il libro giornale ed il libro inventario devono avere i fogli progressivamente numerati, e vistati dal Sindaco-Revisore dei conti prima dell'inizio dell'uso.
Art.21 - Libri sociali facoltativi La Sezione può tenere altri libri sociali quando lo ritiene opportuno per lo svolgimento della sua attività, con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori, già viste agli Art.19 e 20.
6 Capo 40 - SINDACO-REVISORE DEI CONTI
Art.22 - Elezione Il Sindaco-Revisore dei conti viene eletto per referendum tra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. L'elezione dei Sindaco-Revisore dei conti avviene contemporaneamente a quella del Consiglio Direttivo. E' compito dello stesso curare le elezioni due mesi prima, circa, della scadenza del mandato.
Art.23 - Poteri Il Sindaco-Revisore dei conti esercita il controllo generale sull'amministrazione della Sezione e sulla gestione sociale; controlla il conto consuntivo di ciascun esercizio e lo accompagna con una relazione per l'Assemblea. In particolare controlla l'organizzazione del Referendum e lo scrutinio dei voti, e costituisce la Commissione Elettorale. Ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Art.24 - Vacanza dei Sindaco-Revisore dei conti In caso di vacanza del Sindaco-Revisore dei conti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione cooptando il candidato immediatamente successivo nella graduatoria formatasi al momento dell'elezione.Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella graduatoria, viene cooptato il Socio Effettivo più anziano di iscrizione continuativa, e se esiste ancora parità, il Socio Effettivo più anziano di età.In assenza di candidati aventi diritto alla cooptazione, il C.D. indice un'Assemblea Straordinaria nella quale si procede all'elezione del Sindaco-Revisore dei conti. Il cooptato o il nuovo eletto rimane in carica sino allo scadere del triennio in corso.
Art.25 - Gratuità delle cariche sociali Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l'esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.
Capo 5° - VOTAZIONI E DELIBERE
Art.26 - Votazioni e delibere. Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum.
Art.27 - Votazioni per Referendum e in Assemblea Le votazioni per Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea dei Soci; in questo ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire il Referendum entro trenta giorni dal voto assembleare. Il C.D. all'uopo trasmette a tutti i Soci, aventi il pieno godimento dei diritti sociali ed in regola con il pagamento della quota sociale, apposita scheda sotto il controllo dei Sindaco-Revisore dei conti. a) Le votazioni per Referendum, diretto, segreto e personale, sono indette fra tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al momento dell'espressione del voto ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all'Art.5 per: 1 - la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Sindaco-Revisore dei conti; 2 - lo scioglimento della Sezione; 3 - la revisione e la modifica del presente Regolamento; 4 - l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione. b) Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese dall'Assemblea dei Soci.
Art.28 - Chiusura delle votazioni Le votazioni del Referendum avvengono a mezzo posta. Le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 20 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima scheda. Entro il termine fissato per le votazioni i Soci possono inviare a mezzo posta alla Sezione la scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni, luoghi e ore indicati dalla Commissione Elettorale.
Art.29 - Sorveglianza e scrutinio Per garantire la regolarità dei Referendum, la Commissione Elettorale stabilisce le modalità di compilazione della scheda, ne predispone l'invio ai Soci, esegue le operazioni di scrutinio. Di ogni Referendum deve essere redatto verbale, firmato da tutti i membri della Commissione Elettorale.
Art.30 - Percentuale votanti e votazioni In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno (50 % + 1) dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti all'Assemblea di persona. La stessa percentuale (50 % + 1) è richiesta per la validità delle deliberazioni. Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che può avvenire un'ora dopo la prima. In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti.
Art.31 - Organi dell'Assemblea L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. In essa funge da Segretario, il Segretario della Sezione.
Art.32 - Verbale dell'Assemblea Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura dei Segretario come previsto dall'Art.19 del presente Regolamento. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
Art.33 - Obblighi del Presidente Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla Sede Centrale e al Comitato Regionale, e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.
Titolo II° - RAPPRESENTANZA E FIRMA
Art.34 - Presidente Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio; sottoscrive gli atti d'ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con gli Enti locali, ivi compresi quelli dipendente dal Ministero delle Comunicazioni. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; autorizza i pagamenti; provvede per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, delle direttive del Comitato Regionale Marche e del Consiglio Direttivo Nazionale A.R.I. Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.
Art.35 - Segretario e Cassiere Il Segretario è responsabile dell'amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede sulla base delle deliberazioni del C.D., a quanto occorre all'Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio Direttivo. Se è anche Cassiere è altresì responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Sindaco-Revisore dei conti, e sottoscrive gli atti relativi. La funzione di Cassiere può comunque essere attribuita a qualsiasi Consigliere secondo opportunità. Il Cassiere può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella dei Presidente sul conto corrente bancario o postale.
DISPOSIZIONI FINALI
Art.36 - Efficacia obbligatoria Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti: dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione per i Soci attuali.Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto A.R.I. vigente, al Regolamento di Attuazione dello Statuto e al Regolamento del Comitato Regionale Marche.Del presente Regolamento deve essere data copia ai Soci e ai nuovi iscritti.
Art.37 - Sanzioni disciplinari Le sanzioni disciplinari sono regolate dall'Art.12 e seguenti dello Statuto Sociale e dal Regolamento di Attuazione. I Soci che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l'A.R.I. sono deferiti, con delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Regionale Marche che, dopo aver sentito gli interessati ed aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuoverne l'esclusione dall'A.R.I. presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L'eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all'Art.5 Art.38 - Scioglimento della Sezione In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventano ed ogni altra voce attiva, (crediti, ecc..) sono devoluti, dopo la loro liquidazione, alla Sede Centrale dell'A.R.I. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo fra i Soci.
Modificato nella riunione dei C.R.M. del 19 ottobre 1997
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